DL PNRR – Pubblicato in GU

Al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/02/24G00035/sg il testo del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, segnaliamo, all’art. 38 (Transizione 5.0) il decreto prevede l’istituzione del “Piano Transizione 5.0”.

Il DL introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese residenti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano, complessivamente, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale: non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Inoltre, per le imprese che conseguono una tale riduzione dei consumi energetici, sono agevolabili:

gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per quanro riguarda l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (DL Energia). Tali investimenti concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 e al 140 per cento del loro costo;

le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti e, in ogni caso, sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e secondo le modalità ivi stabilite.

Sono invece escluse dall’agevolazione i seguenti investimenti in attività:

direttamente connesse ai combustibili fossili;

nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento potrebbe causare un danno all’ambiente.

Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Tutto ciò premesso, segnaliamo che Confindustria predisporrà una nota di approfondimento sul tema Transizione 5.0, individuando gli elementi che possano rafforzare la misura introdotta dal Governo, per sostenere la competitività delle imprese e stimolare i loro investimenti in innovazione, digitale e green, per incrementare l’efficienza energetica e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

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